Dirigenza medica, dalla fine del 2015 si può parlare di “giusto orario”.

Dal 25 novembre 2015, anche per i dirigenti medico-veterinari del servizio sanitario nazionale si può parlare, almeno formalmente, di giusto orario di lavoro. Infatti, grazie alla Legge 161 del 2014, il Parlamento ha deciso di adeguarsi alle regolamentazioni fornite dall’Unione Europea.

Il testo normativo elimina le eccezioni previste per la categoria dei dirigenti medici dalla normativa generale in tema di orario di lavoro, prevista per tutti i lavoratori, e contenuta nel Decreto Legislativo 66/2003.

Nella disciplina precedente esistevano in particolare due norme che impedivano di equiparare, almeno in tema di orario di lavoro, il personale della dirigenza del servizio nazionale agli altri lavoratori. La prima, contenuta nella stessa normativa generale, stabiliva che le disposizioni sul riposo lavorativo non si dovevano applicare al personale del Servizio Sanitario Nazionale, il quale, invece, soggiaceva unicamente alla normativa della contrattazione collettiva di settore. La seconda, contenuta invece in un altro provvedimento, prevedeva che non si applicassero le leggi sulla durata massima dell’orario di lavoro, rimandando anche qui il compito di prevedere la normativa alle associazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva. Il quadro regolamentare all’epoca delineato determinava la necessità di trattare la categoria dei dirigenti medici quale categoria a sé stante, diversa dalle altre categorie di lavoratori.

L’abrogazione delle due disposizioni cambia notevolmente il quadro normativo, adeguando le condizioni di lavoro dei dirigenti medico-veterinari alle disposizioni generali. Tale adeguamento, particolarmente difficile, è rimesso agli organi del Servizio Sanitario che organizzano il lavoro nelle singole strutture e stabiliscono, pertanto, i turni dei del personale dirigente. Il legislatore, cosciente della portata innovativa e riformatrice della Legge 161/2014, ha messo a disposizione degli organi direttivi un arco temporale di un anno prima dell’effettiva entrata in vigore delle modifiche, stabilito al fine di poter apportare tutte le modifiche necessarie. Per tale motivo l’adeguamento della disciplina normativa, e quindi l’eliminazione delle norme limitative delle garanzie, si è avuto dopo un anno dall’emanazione della legge 161/2014.

Per quanto riguarda i diritti e le garanzie di cui godono i dirigenti medici si deve allora rimandare al decreto legislativo 66/2003, che, come accennato, è il provvedimento che specifica la normativa di riferimento, non solo sull’orario normale di lavoro, ma anche per altri aspetti importanti del rapporto lavorativo, a partire dalla regolamentazione del lavoro straordinario e del lavoro notturno, fino ad arrivare alle disposizioni in tema di riposi e pause.

E’ per questo che, ad esempio, per i soggetti interessati è da subito possibile esigere il rispetto delle regole sul limite massimo di lavoro nella giornata, fissato in 12 ore e 50 minuti, o del limite massimo di lavoro settimanale, corrispondente ad una media di 48 ore settimanali calcolata su un periodo di 4 mesi, o ancora il rispetto del limite minimo di ore di riposo giornaliero, stabilito in 11 ore consecutive nell’arco di un giorno.

La disciplina che si ricava deve poi essere coordinata con le regole previste dalla contrattazione collettiva di categoria che riguardano aspetti ed esigenze specifiche di questi lavoratori. Per comprendere quali possano essere le necessità specifiche, si può fare riferimento all’ indubbia importanza che ha per i medici l’aggiornamento sullo sviluppo delle tecniche e sul progresso della scienza, attività funzionale allo svolgimento del loro lavoro al servizio dei pazienti. Tale importanza è evidenziata anche dalle norme dei contrati collettivi di categoria che, per questo motivo, stabiliscono che i dirigenti medico-veterinari debbano riservare quattro ore a settimana allo svolgimento di attività non assistenziale, come la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale o l’adesione ad attività didattiche. Le ore che vengono destinate ad attività di tipo non assistenziale rientrano a tutti gli effetti nell’attività lavorativa dei dirigenti medico-veterinari e ciò è confermato dalla norma che detta la definizione dell’orario di lavoro. Il decreto legislativo 66/2003 stabilisce infatti che nell’orario di lavoro non debba rientrare solo il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, ma anche il tempo che viene impiegato in generale nell’esercizio dell’attività, nella quale indubbiamente rientra l’attività non assistenziale e di aggiornamento.

E’ evidente quindi che il provvedimento legislativo in esame ha rivoluzionato la disciplina applicabile in tema di giusto orario per i dirigenti medico-veterinari. Si tratta di una disciplina molto attesa, soprattutto considerata l’importanza sociale dell’attività svolta dai dipendenti del servizio sanitario nazionale: per queste categorie, infatti, le garanzie dovrebbero essere sempre riconosciute.

L’esigenza di godere di periodi di riposo continuativi, o di non essere sottoposti ad orari fisicamente o psicologicamente logoranti è particolarmente sentita nel campo medico. Non è un caso, infatti, che sia proprio in questo settore che nasca sempre di più l’esigenza di “staccare” dal lavoro a causa dello stress derivante da turni massacranti o dalle condizioni di lavoro che non permettono ai dipendenti uno sviluppo completo della loro vita familiare o sociale. Su questo tema, sono numerose le ipotesi in cui, per descrivere il fenomeno, si utilizza la parola inglese “burnout”, che letteralmente può essere tradotta con “bruciato” o “esaurito”, descrivendo a pieno la situazione di chi questo fenomeno lo vive sulla propria pelle.

Quindi, se è chiaro che a livello legislativo sono state fatte le giuste scelte, sarà compito degli organi competenti, ovvero dei direttori di presidio delle singole aziende ospedaliere, stabilire i turni dei dirigenti medico-veterinari in modo da tale da garantire il rispetto della nuova normativa e, aspetto più importante, nel caso in cui gli organi non provvedano, si potrà pretendere il rispetto delle nuove regole di fronte all’autorità giudiziaria.

 

2016-06-11T17:46:05+00:00