Licenziamento disciplinare: la Pubblica Amministrazione corre ai ripari

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a numerosi episodi, più o meno pittoreschi, inerenti la cattiva condotta dei lavoratori e aventi come protagonisti i numerosi dipendenti della pubblica amministrazione. Soprannominati i “furbetti del cartellino”, questi erano soliti timbrare la presenza in ufficio per poi successivamente uscire da esso e dedicarsi ai propri interessi personali.

Data la frequenza ingente con cui si verificava tale tipo di situazioni e lo scalpore suscitato anche a livello mediatico, la pubblica amministrazione, attraverso delle norme specifiche, si è mobilitata per inasprire le sanzioni legate a questo tipo di accadimenti.

La conseguenza di un siffatto comportamento,  individuato nella “falsa attestazione della presenza in servizio” è il licenziamento disciplinare (senza preavviso), previsto dall’ art. 55 quater del Decreto Legislativo n. 165/2001. Mediante la recente riforma della pubblica amministrazione, avvenuta con la Legge n. 124/2015 (Legge Madia) e nello specifico il suo decreto legislativo attuativo n. 116/2016, il Governo è stato incaricato di regolamentare in modo più dettagliato la fattispecie.

Nello specifico viene ad assumere rilevanza qualsiasi comportamento, in frode alla legge, sia del lavoratore (diretto interessato) che di un terzo che abbia come fine ultimo il far risultare il lavoratore in sede o trarre in inganno la pubblica amministrazione sul reale orario di lavoro svolto alle dipendenze della stessa. La conseguenza è l’immediata sospensione, entro le 48 ore dalla conoscenza dei fatti, senza stipendio (facendo salvo il diritto all’assegno alimentare previsto dalle norme e dai contratti) del lavoratore da parte del responsabile della struttura attraverso un provvedimento motivato , e in 15 giorni la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla procura regionale della Corte dei Conti.

con un preavviso di 15 giorni. Chi incorre in questa sanzione ha la possibilità di difendersi (anche assistito da un legale o da un rappresentante sindacale) giustificando la propria assenza mediante una memoria scritta fino alla data di audizione davanti l’UPD.

Il danno erariale che il lavoratore è chiamato a riparare, valutato dal Giudice in via equitativa, non è inferiore alle sei mensilità dell’ultimo stipendio.

Inoltre viene prevista una responsabilità ulteriore, in capo ai dirigenti e/o ai responsabili di servizio competenti, per quanto riguarda l’avvenuta conoscenza e l’omessa attivazione del procedimento da parte degli stessi nei confronti del lavoratore.

Come si evince dai recenti cambiamenti posti in essere dalla Pubblica amministrazione, la disciplina è stata integrata in modo congruo, chiarendo le responsabilità e i soggetti interessati su cui esse ricadono e, creando così le premesse affinché i passati episodi non si ripetano nuovamente.

 

Dott.ssa Elisa Panunzi

 

2016-11-10T19:47:56+00:00