Attentato Ankara: Una ferita per la diplomazia.

Andrey Karlov, l’ambasciatore russo in Turchia, è stato ucciso da un attentatore che si era finto una sua guardia del corpo nella capitale turca mentre stava parlando in una galleria d’arte; l’attentatore, un poliziotto turco fuori servizio di 22 anni, intendeva protestare per Aleppo, la città siriana riconquistata quasi completamente dalle forze governative siriane anche grazie al recente appoggio militare di Mosca.

La diplomazia ha da sempre permesso il mantenimento dei rapporti internazionali tra gli stati attraverso un complesso di organi, quali agenti diplomatici, capi di Stato, Ministri degli esteri, perché le relazioni fra essi possano essere soddisfatte reciprocamente, attenuando anche eventuali contrasti.

Tra gli agenti diplomatici spicca la figura dell’ambasciatore, vero e proprio rappresentante statale inviato in uno Stato straniero, il quale è posto al vertice di un’ambasciata e, come tale, beneficia dello status di diplomatico che prevede particolari immunità insieme ad onori civili e militari.

La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (un trattato internazionale adottato nel 1961 ed entrato in vigore nel 1965) regola i rapporti diplomatici tra Paesi, l’immunità del personale diplomatico e l’inviolabilità delle ambasciate. Secondo la Convenzione, l’ambasciatore o l’agente diplomatico rappresenta lo Stato «accreditante» (quello d’origine) presso lo Stato «accreditatario» (ovvero quello ospitante), cura gli interessi del proprio Paese e dei suoi cittadini nel Paese straniero, ha il potere di negoziare accordi con lo Stato ospitante e promuove le relazioni amichevoli tra i due Paesi.

Per permettere lo svolgimento di tali compiti nella più ampia libertà possibile, le immunità diplomatiche sono riconosciute agli ambasciatori quando entrano nel territorio dello Stato accreditatario fin quando non ne escano, facendone usufruire anche il personale amministrativo e tecnico della missione, i familiari e i domestici che non siano cittadini dello Stato ospitante.

amb-2Cercando di analizzare in maniera più semplice quali siano le immunità diplomatiche, occorre considerare per prima l’inviolabilità personale, in base alla quale l’agente diplomatico e i suoi beni vengono considerati come assolutamente intoccabili. Lo Stato accreditante dovrà perciò predisporre idonee misure preventive e repressive (come ad esempio la sottrazione del diplomatico a qualsiasi misura di polizia come il fermo o l’arresto contro la sua persona oltre che la predisposizione di adeguate misure di sicurezza per proteggerne l’operato e l’incolumità) affinché tale principio venga sempre rispettato. Accanto ad essa troviamo l’inviolabilità domiciliare, con la quale si intende proteggere il domicilio, la sede della missione diplomatica e l’abitazione privata dell’agente diplomatico. La sede della missione resta territorio dello Stato accreditante, che non può esercitarvi atti di coercizione senza consenso dell’agente diplomatico. Esistono anche altri tipi di immunità, come quella che riguarda la possibilità di non essere sottoponibili alla giurisdizione penale e civile dello Stato accreditatario, che viene definita “funzionale” in quanto riguardante gli atti compiuti dal diplomatico ma imputabili allo Stato straniero e per gli atti privati (quelli cioè che l’agente compie come privato) svolgendo le sue funzioni senza impedimento alcuno; oppure l’immunità fiscale, che riguarda solo le imposte dirette personali.

Interessante è l’analisi proposta dalla Cassazione Civile, secondo cui ai sensi dell’art. VIII, par. 5, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 30 novembre 1955, n. 1335) uno Stato ospitante può essere esonerato dalla responsabilità per ogni evento dannoso provocato da atto, comportamento o fatto posto in essere da un soggetto civile o militare straniero nell’esercizio delle sue funzioni. Purtroppo questo non è il caso dell’ambasciatore russo ad Ankara, che è stato invece travolto da eventi dannosi a lui non imputabili facendo emergere una grave colpa in capo allo Stato accreditatario (la Turchia) per non aver predisposto adeguate misure di sicurezza a tutela della sua incolumità.

Infine, è importante considerare che, come recita la Convenzione di Vienna, i popoli siano consapevoli che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare persone singole, ma sono la base per assicurare l’adempimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche per il raggiungimento e il mantenimento della pace.

Dott.ssa Cecilia Fiorentini

2016-12-28T18:45:11+00:00