DECRETO LEGGE 55/2018: Il nuovo decreto legge terremoto, da semplici proroghe a nuova disciplina. Ma dove sono le risposte ai terremotati?

Il 29 Maggio 2018 il Consiglio dei Ministri procedeva all’emanazione del nuovo Decreto Legge 55/2018, un decreto legge che avrebbe unicamente prorogato alcuni dei termini in scadenza previsti dalla vecchia disciplina normativa. Tra queste proroghe ricordiamo la sospensione fino al 16-01-2019 dei tributi, con facoltà di scegliere una rateizzazione fino a 60 rate, la proroga della sospensione dei contributi e dei premi assicurativi sino al 31-01-2019 con facoltà di scegliere una rateizzazione sempre di 60 rate. Ancora veniva sospeso fino al 31-12-2020 il canone RAI, rateizzabile successivamente a tale data in 24 rate e sia le bollette che le utenze venivano nuovamente sospese fino al 1-01-2019. Infine veniva previsto che l’Agenzia delle Entrate non potrà notificare le cartelle esattoriali sino al 1-01-2019 per tutto ciò che attiene a somme derivanti da imposte o tributi connessi ad atti emessi dalla stessa Agenzia delle Entrate o dall’Inps.

Il 28 Giugno 2018, il Senato della Repubblica, pur confermando tali proroghe, in sede di conversione del Decreto Legge, ha tuttavia inserito numerose novità.

Infatti è espressamente riconosciuta dalla Costituzione la possibilità, in sede di conversione degli atti legislativi di iniziativa governativa, che in sede di conversione di tali atti in legge, possano inserirsi emendamenti nella normativa emanata dal Consiglio dei Ministri, ad integrazione o modificazione del testo originale.

Vediamo quali sono le novità principali.

 

Prorogato lo Stato d’Emergenza.

In deroga a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 1/2018, che disciplina il c.d. “Codice della Protezione Civile” e che all’articolo 24, comma 3 stabilisce: “La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”, lo stato di emergenza inerente il Terremoto del Centro Italia è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.

Tale comune pratica consente di superare i vincoli imposti per legge, come previsti dal codice della Protezione Civile, per permettere la sopravvivenza di tutti gli strumenti di sostegno in emergenza connessi allo Stato di Emergenza (intervento Protezione Civile, CAS – Contributo di autonoma sistemazione, ecc.). Pur essendo una previsione positiva allo stato dei fatti, appare evidente come il limite dei 12 mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori 12 mesi, sia stato previsto proprio perché durante lo stato di emergenza il nostro ordinamento realizza una generale costrizione di tutti i diritti democratici, permettendo, in tal modo, un accentramento di poteri speciali in mano a pochi organi individuati da norme specifiche. Esistono comunque principi che garantiscono una omogeneità normativa (le Ordinanze del Commissario Straordinario devono rispettare il Decreto Sisma e devono rispettare il limiti da esso previsti), ma di certo se lo stato di emergenza dovrebbe “concludersi” entro 24 mesi e ciò non avviene, il sistema normativo previsto per le emergenze appare decisamente non consono a quanto in emergenza lo Stato riesce a realizzare (si pensi che lo Stato d’Emergenza dichiarato nel 2012 in Emilia Romagna è stato prorogato sino al 2020).

 

Aree camping per proprietari seconde case.

Viene prevista la possibilità, su richiesta dei Comuni alle Regioni, di costituire aree attrezzate per il collocamento di roulotte, camper e altre unità abitative immediatamente amovibili per finalità turistiche a tutti i cittadini proprietari di un immobile danneggiato a uso abitativo.

Tali aree vengono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza. Viene anche previsto che il Commissario Straordinario con propria ordinanza regolerà le modalità e le procedure di realizzazione.

Tale previsione normativa è evidentemente finalizzata a favorire il rientro di tutti i proprietari di seconde case nel “Cratere sismico”.

 

Indennità di Occupazione di Suolo Pubblico.

Viene previsto che anche le tasse per l’occupazione di suolo pubblico rientrino nel finanziamento agevolato per la ricostruzione. L’Occupazione di Suolo Pubblico (OSP) è una tassa obbligatoria che in caso di cantieri bisogna pagare per il posizionamento sul suolo pubblico dei macchinari necessari ai lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione. Con tale norma l’OSP non sarà a carico del cittadino terremotato ma rientrerà nel rimborso statale.

 

Differimento termini per ricostruzione leggera, schede Aedes, innalzamento soglia SOA.

I progetti di intervento sugli edifici lievemente danneggiati possono ora essere presentati anche per singole unità abitative. Vengono prorogati i termini per la presentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione del progetto e della documentazione obbligatoria prevista al 31 Dicembre 2018. Viene previsto che tale termine potrà essere prorogato per una volta e comunque non oltre il 31 luglio 2019. Qualora l’immobile lievemente danneggiato si trovi in un’area perimetrata e non sia possibile intervenire se non all’interno del progetto di ricostruzione generale dell’area, il progetto dovrà essere presentato entro 150 giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o dalla deperimetrazione dell’area.

Ancora una volta vengono previste proroghe dei termini troppo esigue per permettere ai professionisti incaricati di lavorare in modo sereno.

Viene previsto anche un nuovo termine per il deposito delle schede AEDES, ossia il 31 Dicembre 2018. Anche in questo caso appare evidente come la coincidenza tra questo termine e la presentazione dei progetti per la ricostruzione leggera non tiene conto del fatto che potrebbero ancora esserci immobili con danni B non censiti per mezzo delle schede Aedes e che sarebbe estremamente complesso presentarne il progetto entro il 31 Dicembre 2018 se la certificazione Aedes di tali danni sia completata lo stesso giorno.

Infine viene previsto che per i lavori di importo inferiore a 258.000 euro non sarà più necessario che le imprese incaricate certifichino con la SOA le loro capacità di intervento. Tale misura, finalizzata a favorire la speditezza delle procedure, potrebbe d’altra parte permettere ad aziende non in grado di garantire l’effettiva capacità realizzativa dei lavori, di partecipare attivamente alla ricostruzione.

Il limite precedentemente previsto entro il quale non era necessaria la SOA era di 150.000 euro.

 

Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative.

Una delle questioni certamente più urgenti, su cui era necessario intervenire, era quella delle abitazioni emergenziali, costruite o installate autonomamente dai terremotati. Vi sono notizie di numerose indagini penali avviate per l’accertamento del reato di abuso edilizio che vedono indagati i terremotati che hanno deciso, a seguito degli eventi sismici , di rimanere sulla propria terra e di “sistemarsi” in manufatti temporanei di propria costruzione.

Proprio in ragione di tale paradosso (i cittadini che autonomamente hanno trovato una sistemazione, hanno sostenuto costi inferiori e alternativi alle costose SAE), il Decreto Terremoto, così come riformato dal Senato, introduce una generale sanatoria per tutti i cittadini terremotati che avendo la dimora abituale inagibile dal 24 Agosto 2016 alla entrata in vigore della legge (la conversione del Decreto Legge deve essere confermata alla Camera dei Deputati) hanno realizzato o acquistato autonomamente opere, manufatti o strutture abitative d’emergenza.

Dichiarandone l’esistenza e chiedendo il contributo per la ricostruzione, tutti i cittadini che si trovano in tale situazione dovranno procedere autonomamente alla demolizione o rimozione di tali opere entro 90 giorni dalla emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile ricostruito.

A garanzia della rimozione di queste strutture in deroga, ogni cittadino che intenderà regolarizzare la sua posizione in sanatoria avrà l’obbligo di richiedere il contributo per la ricostruzione allegando apposita garanzia in titoli di Stato o fideiussione bancaria o assicurativa. Tale garanzia dovrà coprire interamente i costi della demolizione e del ripristino dei luoghi interessati dal manufatto costruito in autonomia.

Per i cittadini che hanno già presentato la richiesta di contributo è previsto un termine di 30 giorni dalla data in vigore della legge (conversione del Decreto Legge) per integrare la domanda di contributo con la garanzia o la fideiussione.

Ciò che appare decisamente inspiegabile è la previsione secondo la quale chi denuncia la propria situazione abusiva al fine di sanarla, perderà il diritto al CAS (Contributo di autonoma sistemazione). In tal caso sia le spese affrontate dal terremotato, che, pur di rimanere nella sua terra, ha deciso di costruire una soluzione autonoma abitativa, sia le spese della garanzia o della fideiussione, saranno totalmente a suo carico, senza che venga dallo Stato riconosciuto un contributo che, per sua natura, ha la finalità di sostenere i cittadini terremotato per una “autonoma sistemazione”.

Ancora più grave se si pensa che, negato alcuno strumento di sostegno per il reddito alternativo al Contributo di Autonoma Sistemazione (oggi uno strumento fondamentale non solo per l’abitare ma anche per le spese dei cittadini colpiti dal sisma), tale scelta rischia di portare molti cittadini a evitare di denunciarsi per sanare la loro posizione, pur di mantenere un contributo che, ad oggi, è l’unico vero e rilevante aiuto economico che essi ricevono.

 

Semplificazione del sistema degli strumenti urbanistici attuativi.

Al fine di rendere più veloci le pratiche obbligatorie per iniziare la ricostruzione, viene previsto che qualora gli strumenti urbanistici attuativi (strumenti progettuali successivi alle perimetrazioni) non prevedano contemporaneamente:

  • L’aumento della popolazione insediabile
  • L’aumento delle aree urbanizzate rispetto alle precedenti;
  • Opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale;

in tal caso tali strumenti sono esclusi dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS.

Tale norma potrebbe immediatamente avere un effetto importante proprio sulla progettazione. La valutazione ambientale strategica è una procedura lenta e decisamente complessa. La sua esclusione potrebbe comportare un immediato rilancio delle perimetrazioni e dei successivi strumenti urbanistici attuativi, ad oggi fortemente osteggiati da molti comuni proprio a causa dei tempi necessari alla loro realizzazione.

 

Interventi a favore delle Diocesi.

Viene previsto che gli interventi di competenza delle Diocesi di importo non superiore a 500.000 € seguiranno le procedure della ricostruzione privata. Tale novità, avendo ad oggetto beni che molto probabilmente hanno tutti, o quasi, un prevalente interesse storico-artistico, sarà regolamentata da un’apposita Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione, il quale dovrà disciplinare tutte le procedure, avendo l’obbligo di sentire sia la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) sia, ovviamente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Anche qui, la scelta è di favorire la velocità delle operazioni di ricostruzione riducendo i controlli sulle procedure che specificatamente interessano tali interventi.

 

Linee guida per la ricostruzione.

Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 55/2018 (convertito in Legge) il Commissario Straordinario per la Ricostruzione predisporrà e pubblicherà sul proprio sito internet le “Linee Guida per la Ricostruzione”.

Tali linee guida saranno aggiornate ogni tre mesi, contenendo le indicazioni delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

Per pervenire a questa documentazione, il Commissario Straordinario dovrà sentire il Capo della Protezione Civile, le Regioni e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli aspetti economici e finanziari.

Appare questo come l’ennesimo tentativo di produrre una documentazione chiara e precisa per il pubblico. Un tentativo che varie volte lo Stato ha tentato di intraprendere senza grandi risultati.

 

Sanatoria per lievi difformità edilizie.

Nel caso in cui gli edifici privati danneggiati dal sisma fossero stati oggetto di interventi edilizi precedenti al 24 Agosto 2016, realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività come previsto dalla regolamentazione legislativa o in difformità dalla stessa, sarà possibile per il proprietario dello stesso immobile presentare, insieme alla domanda di contributo per la ricostruzione, segnalazione di inizio attività in sanatoria, previa acquisizione della autorizzazione sismica.

Sarà comunque previsto il pagamento di una sanzione non maggiore di 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, a seconda del livello di difformità e dell’aumento di valore dello stato realizzato.

Sarà necessario sempre che il tecnico incaricato accerti che il danno subito dall’immobile non sia conseguenza della difformità edilizia presente.

Tale disciplina nasce da una esigenza fondamentale che sempre più si faceva sentire sul territorio colpito dagli eventi sismici del 2016-2017. Molte abitazioni (si parla di stime fino al 70-80 % degli immobili danneggiati) presentavano difformità edilizie. Tale situazione rendeva, con la disciplina legale precedente, praticamente impossibile sbloccare le pratiche relative alla richiesta di contributo per la ricostruzione privata.

Pertanto è il caso di dire che qualcosa si muove. In attesa di avere risposte da tutti i professionisti incaricati che sino ad oggi hanno dovuto affrontare un problema così rilevante come quello delle lievi difformità edilizie, sicuramente questa nuova disciplina normativa sembra andare a facilitare la presentazione delle domande di contributo.

 

…e le richieste dei terremotati?

Oltre alla disciplina ora prevista per le autonome sistemazioni (con tutti i difetti che sopra abbiamo analizzato), nessuna altra richiesta dei terremotati (nello specifico degli emendamenti presentati dal Coordinamento dei Comitati Terremotati Centro Italia) è stata ascoltata.

Sembra che questo ennesimo tentativo di “aggiustare la mira” operato dal Governo non tenga conto di alcuni elementi decisamente fondamentali, tra cui: la vita dei terremotati.

In attesa di una ricostruzione che, sebbene ora  disciplinata da nuove regole, avverrà probabilmente tra non prima di un decennio, oggi la situazione economico-lavorativa sul Cratere è decisamente critica. Il Contributo di Autonoma Sistemazione è l’unico strumento esistente che permette ai terremotati di sopravvivere. Strumento, il CAS, che non interviene con l’obiettivo di mitigare le differenze economico-sociali: infatti esso non fa alcuna differenza (o poca) per chi ha già un reddito elevato,  non risultando, invece, assolutamente sufficiente per quei cittadini che, oltre alla casa, hanno perso il lavoro.

Tra gli emendamenti presentati dai Comitati di Cratere vi era la richiesta di un reddito di cratere, uno strumento finalizzato al sostegno delle famiglie povere e senza lavoro, connesso anche ad agevolazioni fiscali, contributive e previdenziali per le aziende che assumevano cittadini terremotati.

Sono stati previsti numerosi strumenti di aiuto alle imprese locali in questi due anni, ma non si è considerato che senza la domanda, l’offerta è inutile.

In una fase come quella attuale, a quasi due anni da quel maledetto 24 Agosto 2016, come Alterego – Fabbrica dei Diritti siamo totalmente coscienti che la rinascita di quelle terre debba partire proprio dal lavoro. E continueremo a parlarne e a discuterne in ogni sede.

 

Avv. Riccardo Bucci

2018-07-16T11:31:53+00:00