L’ITALIA SI OPPONE ALL’ISIS, MA PUNISCE CHI LO COMBATTE.

I FATTI

Lo scorso 3 Gennaio la Procura di Torino ha notificato la richiesta di sorveglianza speciale a cinque attiviste e attivisti dei movimenti cittadini, Davide, Eddi, Jak, Paolo e Jacopo, la cui udienza si sta svolgendo oggi,
23 gennaio, presso il Tribunale di Torino.

Il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione personale, in questo caso ulteriormente aggravata dal divieto di dimora, sarebbe la “pericolosità sociale” dei soggetti, dimostrata dall’ aver preso parte alla rivoluzione in Siria, aderendo alla lotta del popolo curdo contro l’ISIS, a fianco delle YPJ e YPG, le principali forze di autodifesa del movimento confederale del Rojava.
Secondo la Procura infatti i cinque avrebbero appreso in Siria l’utilizzo delle armi, e questa “competenza in armi da fuoco” unitamente a precedente militanza politica dei cinque giovani sarebbe un indice sufficiente di “pericolosità per la sicurezza pubblica”.

Un tentativo, quello della procura di Torino, di criminalizzare quanti abbiano scelto di aderire alle unità di protezione popolare, che hanno dato in questi anni il maggior contributo per la pace e la sicurezza nella lotta contro l’ISIS.
Indiziando di terrorismo quanti, invece, il terrorismo hanno scelto con coraggio di combatterlo.

Come affermano infatti i 5 ragazzi nel primo comunicato
“la procura afferma che saremmo “socialmente pericolosi” perché abbiamo appreso l’uso delle armi, ma se questo è stato per noi necessario, lo è stato per combattere un nemico spietato che si è macchiato di genocidi, stupri ed esecuzioni di massa, oltre che di riduzione in schiavitù di migliaia di esseri umani. È assurdo pensare che noi potremmo o vorremmo usare qualsiasi competenza acquisita in quella guerra per attaccare la società, se è vero che è proprio per contribuire a rafforzare la società della Siria del nord, e per difendere le società europee degli attacchi dell’Isis, che abbiamo messo in gioco quello che potevamo”.

E una volta tornati in Italia hanno raccontato quanto visto e vissuto, impegnandosi nella diffusione di cultura e controinformazione, anche attraverso assemblee pubbliche, incontri e produzione scritta, fra i quali il libro “Hevalen. Perché sono andato a combattere l’Isis in Siria” di Davide Grasso, la cui immagine di copertina sarebbe inclusa nel fascicolo del pubblico ministero.

Per comprendere meglio la pericolosità dell’applicazione di questa misura “ante delictum”, cioè disposta nei confronti di soggetti che formalmente non hanno commesso alcuna fattispecie di reato, ma la cui supposta “pericolosità” viene solo presunta sulla base di meri indizi o sospetti, partiamo dall’origine.

Disciplinate dalle leggi di pubblica sicurezza ai tempi del fascismo, queste misure sopravvivono non senza critiche nel nostro ordinamento,
dapprima con la legge n. 1423/1956, successivamente con la “legislazione dell’emergenza” ne vengono a mano a mano ampliati i presupposti della loro applicazione, ed introdotte di nuove, come nel caso delle misure di prevenzione patrimoniali.
Oggetto dei continui “pacchetti sicurezza” che si sono susseguiti anche negli anni più recenti – da ultimo nel 2017 col decreto sicurezza di Minniti – oggi sono disciplinate dal dlgs. N.159 del 2011, il c.d. codice antimafia.

La normativa di prevenzione, nominalmente amministrativa ma sostanzialmente sanzionatoria e penale, costituisce un vero e proprio “diritto di polizia”, le cui misure sono dirette – nelle intenzioni del legislatore -a prevenire i danni sociali che possono derivare dai comportamenti posti in essere da alcuni soggetti, ritenuti per l’appunto “pericolosi per la sicurezza pubblica” concetto evanescente, opinabile, e passibile di varie interpretazioni di comodo da parte di amministrazioni locali e Procure, a giudicare   dall’utilizzo spesso strumentale che se ne è fatto per criminalizzare e colpire duramente gli attivisti delle lotte sociali dei nostri territori.

Col tempo il diritto della prevenzione è divenuto un microsistema caratterizzato da fattispecie non tipizzate e di mero sospetto, sanzionate da vere e proprie “pene del sospetto”, un sistema ibrido, al di fuori delle garanzie e dalla tutela del procedimento penale.

I soggetti “socialmente pericolosi” nella previsione generica sono quanti
possano ritenersi, sulla base di soli indizi, “dediti al traffici delittuosi”, e quanti “vivono abitualmente, anche in parte, coi i proventi di attività delittuose” ed infine  quanti siano “dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Per questi ultimi il decreto sicurezza del 2017 aggiunge che la pericolosità generica possa essere desunta anche dalle “reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio e dei divieti di frequentazione di determinati luoghi”, quindi anche nel caso di violazione del “daspo urbano”, un altro “regalo” della più recente e becera legislazione della sicurezza.
Oltre alla pericolosità generica il codice prevede anche una pericolosità qualificata, per i soggetti meramente indiziati di alcuni delitti, dall’associazione mafiosa, al terrorismo, passando per quelli diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato sino agli indiziati di aver preso parte o aver agevolato altri a prendere parte a manifestazioni di violenza sportiva.

Chiunque rientri quindi in una di queste categorie può essere destinatario della misura della “sorveglianza speciale”, la misura di prevenzione personale più afflittiva prevista dal nostro ordinamento.
Stante inoltre l’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale, è possibile che un soggetto per lo stesso fatto venga assolto in sede penale e sottoposto invece alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non colpevole quindi, ma comunque sorvegliato speciale e, come tale, costantemente oggetto di attenzione da parte delle forze di pubblica sicurezza.

LA SORVEGLIANZA SPECIALE

A differenza delle altre due misure personali tipiche, cioè l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio che possono essere comminate direttamente dal Questore e che non prevedono alcun intervento giurisdizionale,
la sorveglianza speciale per essere applicata deve essere  disposta dal tribunale.
Tuttavia per richiedere questa misura non è necessario provare la commissione di reati – essendo appunto misure di prevenzione e quindi per antonomasia ante o praeter delictum –  sono sufficienti meri indizi sulla «pericolosità» del soggetto interessato, raccolti con indagini spesso sommarie ma soprattutto prive di contraddittorio, in contrasto con le disposizioni dell’art 111 comma 4 e 24 comma 2 della Costituzione, poste a garanzia del diritto di difesa, nonché con l’art 6 della C.e.d.u.

A seguito dell’udienza in tribunale al soggetto ritenuto “socialmente pericoloso” può essere applicata la sorveglianza speciale per un periodo di tempo che va da 1 a 5 anni.
Questa misura consiste nell’imporre all’interessato una serie di prescrizioni contenenti divieti ed obblighi stringenti, orientati spesso a stigmatizzarne la condotta di vita, impedirne le relazioni sociali, con la conseguenza di risultare nella sostanza una misura realmente afflittiva e seriamente restrittiva della libertà personale, senza aver commesso, è bene ricordare, alcun tipo di reato.
Fra le prescrizioni spicca quella di “vivere onestamente e di rispettare le leggi”, di non allontanarsi dalla propria abitazione senza preventivo avviso all’autorità locale di  pubblica sicurezza; l’obbligo di firma, cioè l’obbligo di presentarsi alle autorità di sorveglianza nei giorni e negli orari stabiliti e ogni qualvolta venga richiesto;
il divieto di intrattenersi con persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; il divieto di frequentazione di determinati luoghi o locali; divieto di partecipazione a riunioni pubbliche e manifestazioni, di regola anche la sospensione del passaporto, della patente, di eventuali licenze o iscrizioni ad albi professionali.
La sorveglianza speciale può essere infine ulteriormente aggravata dal divieto o dall’obbligo di soggiorno, in questi casi viene fornita anche “carta di permanenza” da portare con sé e da esibire all’occorrenza alle autorità.
Con l’obbligo di soggiorno il soggetto sottoposto non può allontanarsi  dal comune di dimora, all’opposto il divieto di soggiorno prescrive l’allontanamento obbligatorio dal comune, come quello che vorrebbero imporre ai 5 ragazzi torinesi, decretandone una vera e propria espulsione dalla città.

Le misure di prevenzione, in particolare quella della sorveglianza speciale, sono state oggetto di numerose pronunce da parte della giurisprudenza, in particolare la Corte Costituzionale, in riferimento alla legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, nella sentenza n. 68/1964 ,
ne affermava la legittimità in quanto fondate sull’art.2 della Costituzione,
i  diritti inviolabili dell’uomo che lo Stato ha il dovere di tutelare,
anche mediante restrizioni della libertà che non siano inammissibili a livello costituzionale e sugli artt. 25-27 Cost.
Tali misure sono state ritenute fondamentali in quanto non vi sarebbe nell’ordinamento – a detta della Corte –  una soluzione alternativa in grado di assicurare la medesima tutela dei diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti.

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Ma fortunatamente nel corso degli ultimi decenni non sono mancate sentenze di segno contrario, volte a criticare e condannare la disciplina delle misure di prevenzione, come quelle della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che in particolare ne ha dichiarato  l’ incompatibilità della disciplina con la libertà di circolazione, prevista dall’art.2 del Protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In particolare, trentasette anni dopo il caso  “Guzzardi” con il caso “ Corte Edu, Grande Camera, De Tommaso c. Italia”,
del 2017  con cui la Corte ha duramente condannato la normativa italiana in materia, di cui riportiamo per completezza parte del ragionamento.

In questo caso, un soggetto con diversi precedenti penali viene colpito nell’aprile 2008 dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza, avendo il Tribunale di Bari ritenuto che egli fosse abitualmente dedito a traffici delittuosi e che vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose.
Nel gennaio 2009  tuttavia, la Corte d’appello di Bari ha revocato la misura, ritenendo che in base degli elementi acquisiti nel fascicolo non si configurasse una pericolosità attuale del ricorrente al momento dell’imposizione della misura, evidenziando inoltre un problema di fondo, in quanto le  segnalazioni di polizia su cui il Tribunale aveva tra l’altro fondato il proprio convincimento si riferivano in realtà ad un omonimo.
Nel luglio 2009 tale soggetto ha proposto ricorso dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione degli artt.  5- 6- 13 Cedu e dell’art.2 Prot.4 Cedu.
La Corte puntualizza dapprima come nelle sentenze successive al Caso Guzzardi c. Italia del 1980, concernenti l’obbligo di soggiorno in comune diverso da quello di residenza , abbia sempre ritenuto tale obbligo non contenesse un carattere privativo della libertà di movimento ma che comportasse solo una mera limitazione della libertà di circolazione, riconosciuta dall’art. 2 Prot. 4 Cedu. Pertanto, la Corte ritiene inammissibile la questione relativa alla violazione dell’art.5 Cedu, che tutela l’individuo contro le arbitrarie limitazioni della libertà personale: infatti, il soggetto ricorrente aveva comunque la possibilità di lasciare la propria abitazione nelle ore diurne e di mantenere relazioni con il mondo esterno.
Riguardo la limitazione della libertà di circolazione, la giurisprudenza precedente della Corte aveva stabilito che essa potesse essere tollerata in presenza di tre requisiti:
1) Espressa previsione legislativa, per cui occorre una specifica norma dell’ordinamento nazionale che garantisca la base legislativa di tale restrizione ed in questo caso  è pacifico sia la legge n. 1423/1956;
2) L’accessibilità del cittadino al contenuto di tale norma;
3) La prevedibilità di un provvedimento restrittivo della libertà di circolazione in base alla propria condotta.
La Corte ha ritenuto, ad ampia maggioranza, che la normativa italiana difetti di insufficiente prevedibilità delle conseguenze della propria condotta, da parte del soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale.
La sentenza della Corte si basa su quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale italiana e, in particolare, sulla sentenza 177/1980 che aveva dichiarato incostituzionale, per contrasto con gli art. 13 e 25 terzo comma Cost., della disposizione allora vigente della legge n. 1423/1956  che consentiva l’applicazione delle misure di prevenzione a coloro che
“per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere”.
Vi sono diverse analogie tra i due casi in quanto tale  “fattispecie di pericolosità” non consentiva di individuare con sufficiente precisione i casi in cui la misura potesse trovare applicazione, né di offrire all’autorità giudiziaria e di polizia alcuna indicazione circa la base probatoria in grado di supportare un tale accertamento.
La Corte evidenzia come, in riferimento a tali due “fattispecie di pericolosità generica”, né la legge e né la giurisprudenza della Corte Costituzionale abbiano individuato chiaramente gli elementi fattuali e le tipologie di condotta da considerare per la valutazione della pericolosità sociale dell’individuo.
Tale legge è stata poi oggetto di censura anche sotto il profilo della vaghezza e dell’imprecisione delle prescrizioni da imporre all’interessato dal provvedimento.                                                                  Infatti, La Corte sottolinea che, tra le prescrizioni cui i soggetti interessati dalla norma (oggi,previste dall’art.8 del “Codice Antimafia” )
debbano attenersi rientrano : “ vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, cui si aggiungeva, nell’ambito della legge 1423/1956 il “non dare ragione alcuna di sospetto in ordine alla propria condotta”.
La Corte ha rilevato come tali prescrizioni fossero formulate in termini “estremamente vaghi e indeterminati”.
In riferimento infine alla prescrizione obbligatoria di “non partecipare a pubbliche riunioni” la Corte osserva come essa sia caratterizzata dall’assenza di limiti temporali e spaziali alla restrizione di tale libertà fondamentale, la cui determinazione è interamente rimessa alla discrezionalità del giudice.
Dunque concludeva ritenendo la disciplina formulata in termini “vaghi ed eccessivamente ampi.
Né la categoria di persone a cui le misure di prevenzione erano applicabili, né il contenuto di alcune di queste misure erano definite dalla legge con sufficiente chiarezza e precisione.
Conseguentemente, la legge non rispondeva ai requisiti di prevedibilità fissati dalla giurisprudenza.

Tale sentenza assume particolare rilevanza poichè pronunciata, in prima e unica istanza ,dalla Grande Camera, cui il caso era stato devoluto proprio in considerazione della speciale importanza dei principi di diritto in gioco.
La Grande Camera ha qui giudicato non tanto sulle violazioni commesse dai giudici del Tribunale di Bari nei confronti del signor de Tommaso, quanto sulla legislazione italiana in materia di misure di prevenzione, sotto il profilo della sua compatibilità con gli standard convenzionali, denunciandone la violazione.
Una “codificazione dell’emergenza” quella della prevenzione personale, che ha portato negli anni alla creazione di un corpo di norme e vere e proprie sanzioni (nascoste sotto altri nomi) ma adatte a colpire comportamenti, stili di vita e soggetti considerati “non conformi”, spesso perchè in prima linea nelle lotte dei movimenti sociali delle nostre città, costretti a subire sanzioni senza colpa e senza processo, in grado di incidere sui diritti fondamentali e la libertà, ma non di certo in grado di arrestare la diffusione delle loro idee.

Per questo in tante e tanti in questi giorni hanno organizzato per Davide, Eddi, Paolo Jak e Jacopo assemblee, iniziative e presidi, per denunciare la grave repressione che la Procura di Torino porta avanti da anni nei confronti dei movimenti, oggi con un’accusa nuova (e bizzarra) rispetto all’aver preso parte alla Rivoluzione in Kurdistan, accusando di terrorismo chi il terrorismo – quello vero – ha avuto il coraggio di combatterlo e sconfiggerlo,
lottando per l’autodeterminazione, per la libertà democratica, ecologica e di genere non solo del popolo curdo ma di tutte e tutti, anche in Occidente.

No all’applicazione dell’assurda misura della sorveglianza speciale,
Solidarietà ai cinque ragazzi,
Biji YPG, Biji YPJ !

2019-01-23T13:30:18+00:00