SISMA ETNA: UN NUOVO CENTRO ITALIA?

Le novità su alberghi e ricostruzione di edifici di facile soluzione.

Il 26 dicembre 2018, alle ore 3:19, i Comuni della provincia di Catania venivano colpiti da una serie di violente scosse sismiche, la più forte di magnitudo 4.8. Il bilancio di quelle ore di paura, per fortuna, non fece registrare vittime, ma solamente una decina di feriti: ma, come purtroppo avvenuto troppo spesso negli ultimi anni, lo sciame sismico si lasciò dietro circa 600 sfollati tra i Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo e Aci Catena.

Dal mattino seguente, si sono iniziati a susseguire una serie di interventi legislativi di natura emergenziale, culminati nell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°566 del 28 dicembre 2018 (di cui avevamo già parlato qui: http://www.fabbricadeidiritti.it/2019/01/02/terremoto-catanese-breve-vademecum-stato-demergenza-e-prima-importante-ordinanza-di-protezione-civile/).

Negli ultimi articoli relativi al sisma catanese, vi avevamo informato che stavamo procedendo ad una richiesta di accesso agli atti relativa alla Convenzione quadro tra i Comuni terremotati e la “Federalberghi-Associazione albergatori di Catania”, al fine di continuare a monitorare la gestione delle persone sfollate: pubblichiamo qui un estratto della Convenzione integrale che ci è pervenuta.

Inoltre, vi aggiorniamo su una modifica, introdotta con l’ultima ordinanza (OCDPC n°570 del 23 gennaio 2019), relativa agli interventi immediati e di facile soluzione su patrimonio immobiliare privato (già disciplinato all’art. 6 della prima ordinanza n°566/2018).

Come avremo modo di vedere, abbiamo motivo di ritenere che la storia recente dei terremoti sul suolo italiano alle istituzioni abbia insegnato poco, se non nulla: il rischio, se non adeguatamente trattato, è quello di replicare errori già commessi negli ultimi anni, tra i quali, i più recenti, sono stati registrati in occasione del terremoto del 2016 in Centro Italia.

 

I) CONVENZIONE QUADRO COMUNI-FEDERALBERGHI

Il 26 dicembre 2018, i sindaci dei già citati Comuni terremotati ed il rappresentante di “Federalberghi- Associazione albergatori di Catania”, stipulavano una Convenzione quadro per fornire assistenza agli sfollati, offrendo un trattamento a pensione completa (art.2) dal costo giornaliero di 50 euro pro-capite (le cui spese sono a carico dell’Agenzia regionale siciliana di Protezione Civile), in via alternativa ad altri strumenti di assistenza all’emergenza abitativa, quali il Contributo di Autonoma Sistemazione o i moduli abitativi rurali.

I rappresentanti degli alberghi (“Hotel Airone”, “Hotel Primavera”, “Hotel Emmaus” ed “Hotel Maugeri”,oltre ad altri successivi non menzionati nella Convenzione), si offrivano di ospitare in via provvisoria gli sfollati, garantendogli un trattamento alberghiero completo e dignitoso senza richiedere fondi in via preventiva, ma con il solo impegno di riottenere successivamente un rimborso da parte della Regione Sicilia.

Come sempre, nel momento dell’emergenza, la solidarietà tra concittadini è la prima cosa ad emergere. Ma il problema, come già avvenuto in Centro Italia, non sta nella soluzione provvisoria di prima emergenza, quanto nell’accoglienza alberghiera di lungo termine.

Come infatti recita l’art.3 della Convenzione, “l’attività di accoglienza avrà durata fino a cessata necessità”: a prima vista, chiunque potrebbe pensare che il problema posto in precedenza sia subito risolto. Sennonché, all’art.6, rubricato “efficacia”, è previsto che “la presente Convenzione ha efficacia a partire dal giorno 26 dicembre 2018 e per un periodo di 6 mesi e può essere prorogata, stante l’ulteriore necessità di fruire di strutture ricettive per ospitare le persone sfollate”.

Quindi, se non ci dovesse essere la volontà di rinnovare la presente Convenzione, questa dovrebbe scadere il 24 giugno 2019, proprio a ridosso dell’inizio della stagione estiva, che, come si sa, in una terra meravigliosa come la Sicilia, coincide con l’inizio dell’alta stagione turistica.

Il rischio, quindi, come già da noi riscontrato nell’attività di assistenza legale ai terremotati del Centro Italia (in particolare in Umbria: http://www.fabbricadeidiritti.it/2017/12/19/dalla-regione-umbria-il-regalo-di-natale-per-i-terremotati-ospitati-negli-alberghi-dal-31-dicembre-2017-o-pagate-di-tasca-vostra-o-andate-via/ ),potrebbe essere quello che, spirati i termini di efficacia della Convenzione, gli albergatori avrebbero libertà di non rinnovarla, in vista dell’imminente stagione estiva, che, giustamente, essendo la fonte della maggior parte degli introiti annuali, si vedono costretti a sfruttare il più possibile.

Il risultato, quindi, potrebbe essere quello di persone sfollate rimesse con le loro valige per strada, in attesa di ottenere il CAS per potersi pagare autonomamente un alloggio, oltre al fatto che ad oggi non sono state previste alcune forme di assistenza abitativa per il medio-lungo termine. Ricordiamo che il CAS e l’assistenza alberghiera sono misure pensate per la primissima emergenza, da sostituire poi con soluzioni abitative che rispondano alle necessità dei cittadini terremotati fino a ricostruzione avvenuta. Dalla disciplina attuale solamente gli sfollati proprietari di terreni agricoli possono ottenere l’installazione di un modulo abitativo rurale per rimanere sul proprio territorio. Ma per tutti quelli che non hanno attività agricole, con la casa danneggiata, una volta decaduta la convenzione che abbiamo commentato, quali soluzioni sono state o verranno approntate? Una delle regolamentazioni mai attuate nel Centro Italia, e da noi sostenuta da tempo, è quella inerente l’autocostruzione individuale (la possibilità di noleggio – a copertura dei costi da parte dello Stato – di moduli abitativi da parte dei cittadini, mediante una rigorosa procedura, volta alla mappatura dei moduli auto-installati e alla loro rimozione condizionata al rientro nell’abitazione ricostruita).

 

II) INTERVENTI DI PRONTO RIPRISTINO SUL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO

 Ai sensi dell’art.1 dell’Ordinanza di Protezione Civile n° 570/2019, il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci, può assegnare al proprietario dell’immobile un contributo massimo di 25.000 euro al fine di ripristinare la situazione strutturale dell’immobile danneggiato allo stato precedente all’evento sismico. In più, riconosce un contributo massimo di euro 1.500 per la sostituzione dei mobili danneggiati presenti nell’edificio.

Nel caso in cui l’immobile ricada all’interno di un edificio composto da più unità immobiliari, la domanda di contributo (ed il relativo contributo) deve essere presentata da un unico soggetto delegato dagli altri proprietari a rappresentarli, riconoscendogli in capo un ulteriore somma di massimo euro 25.000 per la riparazione delle parti comuni dell’edificio.

La domanda di contributo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell’ordinanza comunale di sgombero dell’immobile, pena l’irricevibilità dell’atto. Nei 30 giorni successivi alla ricezione dell’istanza, dopo aver esaurito l’istruttoria, comunicano al richiedente l’esito positivo o negativo della sua richiesta.

Entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di approvazione della richiesta, i lavori devono essere ultimati, pena la decadenza dal diritto al contributo stesso: nei 30 giorni successivi, deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Il contributo sarà successivamente liquidato all’impresa affidataria dei lavori o al richiedente, a seconda di quanto stabilito dal Commissario delegato.

Il contributo non potrà esser riconosciuto ai proprietari di immobili non in regola con la legislazione urbanistica ed edilizia, salve precedenti sanatorie. Ma nulla viene detto in merito ad una ricostruzione che segua dei criteri e norme antisismiche, come previsto invece nel caso di ricostruzione totale dell’immobile distrutto (cd. Ricostruzione “pesante”). Inoltre, tale contributo è alternativo al Contributo di Autonoma Sistemazione o ad altre forme di assistenza all’emergenza abitativa (es. alberghi), ai sensi del 9° comma.

Operando una rapida comparazione con la cd. “Ricostruzione leggera”, istituto tipico della ricostruzione in Centro Italia di immobili colpiti da danni lievi, saltano agli occhi una serie di differenze: infatti, se una procedura come quella relativa al sisma catanese risulta essere sicuramente di più rapida risoluzione, ciò che va sottolineato è il fatto che non siano stati previsti meccanismi di controllo alle pratiche della ricostruzione, ma soprattutto che nei lavori di manutenzione straordinaria potranno non essere seguiti standard e criteri di ricostruzione antisismica.

Il rischio, quindi, è quello di ricostruire immobili identici a quelli crollati nel 2018, sperando che non si ripeta mai un terremoto di magnitudo simile a quello che li aveva precedentemente danneggiati. Previsione assurda, se si pensa che stiamo parlando di un territorio alle pendici di uno dei maggiori vulcani sul territorio europeo.

Come sempre, la prevenzione del territorio viene delegata all’agenda delle generazioni future.

 

Luca Brigida

2019-03-04T12:55:42+00:00