LOCULI CIMITERO DI AMATRICE: IL POSTO C’E’, MA VIENE NEGATO AI NON RESIDENTI CONCESSIONARI

Il terremoto in Centro Italia ha portato con se le gravissime conseguenze che conosciamo e che spesso abbiamo analizzato e denunciato, sia a livello pratico di ricostruzione degli edifici danneggiati, che a livello di compressione di diritti fondamentali.

Il caso di cui scriviamo oggi è già stato reso noto dal Comitato 3e36 in un post datato 28 gennaio 2019 (disponibile qui: http://www.comitato336.it/index.php/2019/01/28/amatrice-e-i-suoi-defunti-la-storia-di-m/fbclid=IwAR2h2ViDZtJQyqXYikgwTbi8mJKAT83tncndFhIQZeIbkzloaQ3AzyXix5I) e riguarda una situazione a dir poco delicata: la sepoltura di un familiare presso il cimitero del Comune di Amatrice, inagibile a seguito del sisma.

Nel post, il Comitato 3e36 denuncia pubblicamente che il Comune di Amatrice ha negato formalmente la concessione di un loculo provvisorio per la sepoltura di un defunto, titolare di tomba di famiglia nel cimitero del comune terremotato, data l’indisponibilità per i defunti non residenti ad Amatrice di loculi provvisori costruiti per l’emergenza sisma.

La notizia ha suscitato non poco scalpore tra tutti coloro che, pur non essendo residenti, ma essendo originari di quel territorio, esprimono la volontà di essere seppelliti nel cimitero del loro paese di origine, per senso di appartenenza o per questioni affettive, oppure perché, appunto, titolari del diritto di sepoltura perché già proprietari di tombe di famiglia prima del sisma.

Per questo motivo, ci è sembrato opportuno esaminare il caso dal punto di vista della normativa che regola la sepoltura nei cimiteri comunali, dalla quale risulterebbe l’illegittimità di quanto negato ai familiari del defunto dal Comune di Amatrice.

Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 50 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D. P. R. n. 285/1990), la possibilità di seppellire una salma nel cimitero di un dato comune è legata a tre ipotesi:

– se la morte è avvenuta nel territorio di quel comune, a prescindere da dove risiedesse in vita il defunto;

– se il defunto era residente in quel dato comune, anche se la morte è avvenuta in altro luogo;

se il defunto, pur non essendo residente in quel comune, era già proprietario di una sepoltura privata (ad esempio una cappella di famiglia) nel cimitero del comune in questione.

Per quanto riguarda la terza ipotesi – che è quella che interessa nel nostro caso – ricordiamo che il diritto ad essere sepolti nella tomba di famiglia nasce dal fatto di essere titolari di concessione dello spazio fisico individuato nel cimitero di riferimento.

Con il provvedimento di concessione dello spazio, il soggetto diventa titolare di un diritto assimilabile al diritto di superficie: può, dunque, costruire l’edificio adibito alla sepoltura, diventando proprietario del manufatto, anche se non della porzione di terreno, che rimane proprietà del comune.

Proprio per questo motivo, il Comune di Amatrice non potrebbe, in realtà, negare la sepoltura del defunto che sia titolare di cappella di famiglia, anche se non residente. Infatti, essendo quest’ultimo proprietario della tomba ora inagibile, ha diritto alla sistemazione in un loculo provvisorio come tutti quei defunti residenti e titolari anch’essi di concessione nello stesso cimitero.

 

Invece, la risposta dell’amministrazione amatriciana alla polemica generata dai fatti sopra narrati, affidata ad un post sulla sua pagina Facebook (https://www.facebook.com/ComunediAmatrice/), sembra più la giustificazione di un comportamento che, alla luce delle norme esaminate, potrebbe risultare illegittimo.

 

Il Comune ha affermato che, data l’inagibilità del cimitero a seguito del sisma e il numero limitato di loculi costruiti con l’aiuto della Caritas, “la residua e limitata disponibilità di loculi provvisori non consente il soddisfacimento delle numerose richieste di cittadini non residenti ad Amatrice, mentre è indispensabile per il soddisfacimento di esigenze contingenti di cittadini residenti, che non avrebbero alcuna altra soluzione temporanea fuori dal Comune di residenza”.

Posto che queste affermazioni non sono state dimostrate in alcun modo dal Comune di Amatrice, né è stato effettivamente fornito un quadro del fabbisogno di loculi degli ultimi due anni, il diniego opposto dal Comune alla sepoltura di un soggetto titolare di tomba di famiglia perché non residente, potrebbe violare l’art. 50 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, tanto più che ad oggi non risultano essere intervenute modifiche al regolamento cimiteriale di Amatrice che avrebbero potuto – almeno formalmente – giustificare un simile comportamento.

Ancora una volta, purtroppo, assistiamo a una compressione dei diritti da parte di un Comune terremotato, anche in una situazione decisamente delicata come quella denunciata dal Comitato, sulla pelle di chi, pur non essendo formalmente residente, ha vissuto quel territorio e voleva dimostrare il proprio legame con quelle meravigliose terre, fino alla fine.

Dott.ssa Sara Peroni

2019-03-04T13:04:20+00:00