CAS – CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE: NUOVA DOCUMENTAZIONE “OBBLIGATORIA” DA DEPOSITARE PER TUTTI I BENEFICIARI, ALTRIMENTI SEI FUORI!

Il 25/02/2019, il sindaco di Amatrice ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune un “Avviso relativo al Contributo di Autonoma Sistemazione Sisma 2016”, nel quale invita i beneficiari del CAS a trasmettere agli uffici comunali alcuni loro dati sensibili diversi e/o ulteriori rispetto a quelli contenuti nella prima e originaria domanda di contributo del 2016, in base a quanto stabilito dal Dipartimento di Protezione Civile.

In particolare, al fine di rendicontare i fondi impiegati per l’emergenza sisma al bilancio dell’Unione Europea (ricordiamo infatti che alcuni dei fondi impiegati per l’emergenza fanno riferimento al Fondo di Solidarietà Europeo (FSUE)), si chiede di trasmettere il prima possibile un particolare modulo prestampato da compilare in tutti i suoi campi che è il seguente: 0_modulo-comunicazione-ulteriori-dati-per-rendicontazione-CAS

Ricordiamo quindi a tutti i cittadini amatriciani e non, come avremo modo di precisare in seguito, di inviare immediatamente ai Comuni di riferimento le informazioni da questi richieste.

Ma, quali conseguenze potrebbe avere il non inviarle nei tempi utili? Vediamolo meglio.

Prima di tutto, le suddette disposizioni della Protezione Civile genericamente richiamate fanno riferimento ad uno specifico atto, ossia la “Nota del Dipartimento di Protezione Civile n° 10494 del 10 febbraio 2017”: in essa, il Dipartimento chiedeva ai Presidenti delle Regioni, colpite dal sisma, di trasmettere un avviso ai singoli Comuni del cratere sismico ricadenti nel loro territorio, dando delle indicazioni agli amministratori locali sulle modalità di rendicontazione delle spese sostenute per l’emergenza, al fine di ottenere il rimborso delle spese impegnate al bilancio comunale non solo per il CAS, ma anche per altre tipologie di spesa (soccorso e prima assistenza, prime aree di accoglienza, trasporti pubblici e privati, gestione rifiuti, SAE, MAPRE, container, ecc…).

Le singole voci di bilancio sono tassativamente elencate all’allegato 2 della nota, denominato “Manuale per la compilazione della modulistica per il rimborso delle spese sostenute”, il quale, entro i confini di ogni singola tabella, ne indica le modalità di riempimento con numeri e dati dell’emergenza.

Fino a qui nulla di rilievo. Giustamente, essendo fondi pubblici di derivazione europea e operando i Comuni in via di anticipazione alle spese, si richiede solamente un controllo effettivo sull’utilizzo di quelle somme, al fine di individuare un eventuale sperpero di denaro pubblico.

La prospettiva cambia però nel momento in cui leggiamo l’ultima parte dell’avviso del Sindaco di Amatrice, che recita: “si informa che, a seguito delle disposizioni del Dipartimento di Protezione Civile di cui sopra, la mancata comunicazione dei dati richiesti renderà impossibile il proseguimento della corresponsione del Contributo di Autonoma Sistemazione, in quanto spesa non più rendicontabile”.

Ad una più attenta analisi, leggendo nel dettaglio la singola nota ed il relativo manuale di Protezione Civile, non si rintraccia alcun tipo di previsione di decadenza dal diritto al CAS dato dalla mancata comunicazione degli ulteriori dati richiesti da parte del beneficiario. Così, ci si chiede: può il sindaco autonomamente imporre dei limiti, condizioni e restrizioni all’elargizione del CAS?

Nel silenzio della legge, dobbiamo far riferimento alla giurisprudenza italiana sul punto. Secondo quest’ultima, “la concessione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) è una forma di assistenza alle famiglie rimaste senza casa […] scelto da chi ha interesse ad ottenere l’erogazione di un emolumento anziché la sistemazione in una struttura, e per questo è alternativo alla richiesta di un alloggio o al contratto di affitto concordato. Non è previsto, peraltro, alcun contingentamento nell’erogazione del detto beneficio che “spetta” a chi sia titolare di diritti reali sull’immobile inagibile nel quale aveva l’abitazione principale al momento del sisma e che cessa, al venir meno dei presupposti normativi, al momento del ripristino delle condizioni per il rientro nell’abitazione ovvero del reperimento di altra sistemazione avente carattere di stabilità. La concessione del contributo dipende pertanto solo dal possesso dei richiesti requisiti, al verificarsi dei quali spetta senz’altro, senza alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione e senza alcun limite quanto al novero dei possibili beneficiari. Per converso, il venir meno del beneficio dipende anch’esso dal solo verificarsi dei “fatti” cui la disposizione collega tale effetto. Non sembra possibile, pertanto, attribuire ad esso natura diversa da quella di “diritto soggettivo”, direttamente discendente dalla legge e dai provvedimenti commissariali” (T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 29/01/2018, n.23).

La sentenza sopra richiamata è solo una delle tante che fanno riferimento ad una massima, nata presso i tribunali amministrativi del centro Italia all’indomani del terremoto aquilano del 2009, che nel tempo è andata a costituire una pietra miliare in tema di interpretazione delle questioni riguardanti il CAS.

Secondo la giurisprudenza, quindi, il Sindaco (e le amministrazioni locali in generale) non ha alcun potere di inserire nuovi limiti e condizioni al riconoscimento del CAS (ulteriori a quelli fissati dalla legge) in capo ai nuclei familiari terremotati: peraltro, come già visto in precedenza, tale facoltà non è assolutamente prevista dalla nota di Protezione Civile che abbiamo citato; in più, non si comprende neanche la ragione di imporre una tale limitazione, senza indicare nell’avviso un termine entro cui far pervenire i moduli precompilati (che sarebbe anche in questo caso una violazione di legge, perché il CAS viene corrisposto nei tempi che la legge prevede, non in quelli determinati dalla Protezione Civile, dalle Regioni o dai Sindaci).

Quindi, in fin dei conti, delle due l’una: o questo avviso potrebbe costituire un illegittimo ricatto dell’amministrazione comunale al fine di far pervenire in tempi utili la documentazione necessaria al rimborso della spesa pubblica sostenuta, oppure potrebbe trattarsi di una seria svista dell’amministrazione locale nella gestione dell’emergenza post sisma. Sul tema, chiederemo chiarimenti direttamente al sindaco di Amatrice in occasione dell’evento informativo cui parteciperà ed organizzato da noi, dal Comitato Civico 3.36, dalle Brigate di Solidarietà Attiva e dal Coordinamento dei Comitati “Terremoto Centro Italia” in data domenica 17 marzo 2019 presso lo “Spazio Solidale San Cipriano” di Amatrice.

Chiediamo, infine, ai lettori di altri Comuni terremotati di effettuare una ricerca sui siti istituzionali di riferimento per indicarci eventuali anomalie e/o casi simili.

Luca Brigida

2019-03-16T13:39:58+00:00