Alluvione Emilia Romagna: Vademecum Legale OISSA

VADEMECUM LEGALE OISSA – ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA

INDICE

DICHIARAZIONE STATO D’EMERGENZA NAZIONALE

LO ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE

NOMINA DEL COMMISSARIO DELEGATO E GOVERNANCE

MISURE DI SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE COLPITA

  • IL CAS – CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE
  • CONTRIBUTO 5.000,00 € PER DANNI ALL’ABITAZIONE
  • CONTRIBUTO 20.000,00 € PER DANNI ALLE AZIENDE
  • INTEGRAZIONE BONUS 110 %
  • LA SOSPENSIONE DEI MUTUI
  • EVENTUALE SOSPENSIONE DELL’AFFITTO
  • SPESE FUNERARIE
  • SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSI GIUDIZIARI E DEI TERMINI PROCEDIMENTALI AMMINISTRATIVI
  • MISURE A SOSTEGNO DELLE SCUOLE E DELLE UNIVERSITA’
  • MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
  • MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI

DELIBERA CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 Maggio 2023 e 23 Maggio 2023

 

DICHIARAZIONE STATO D’EMERGENZA NAZIONALE

A seguito dei drammatici eventi atmosferici che hanno colpito l’intera Regione dell’Emilia Romagna, nello specifico le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e  Forlì-Cesena, verificata l’impossibilità di poter gestire gli effetti successivi alle numerose conseguenze dei vari eventi atmosferici che hanno colpito il territorio sopra richiamato (movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione), con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la durata di 12 mesi.

Con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2023, a seguito dei nuovi eventi atmosferici verificatisi dal 15 Maggio 2023, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.

 

COSA COMPORTA LO STATO D’EMERGENZA

Per il periodo indicato nella Delibera del Consiglio dei ministri, quindi per 12 mesi, tutte le azioni di organizzazione, gestione e realizzazione di opere connesse con l’emergenza verranno realizzate, in deroga a tutte le disposizioni di legge, mediante Ordinanze del Capo della Protezione Civile, sentito il parere della Regione Emilia Romagna.

Le ordinanze di Protezione Civile, una volta emanate, saranno pubblicate e liberamente consultabili su questo link: https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi .

Tali ordinanze, avendo un potere derogatorio alle leggi ordinarie pressoché totalizzante (l’unico limite è che devono

rispettare i generali principi del diritto europeo e costituzionale) devono comunque, in quanto provvedimenti amministrativi, contenere:  “efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell’urgenza; adeguata motivazione; efficacia pubblicazione nei casi in cui non abbia carattere individuale; conformità ai principi dell’ordinamento giuridico (Corte Costituzionale – sentenze n. 8 del 1956, n. 26 del 1961, n. 100 e 201 del 1987 e n. 4 del 1997).

E’ sempre possibile impugnare le Ordinanze di Protezione Civile, ovviamente per chi ne ha interesse, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, essendo materia esclusiva di quest’ultimo. Il termine è di 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.

 

FINANZIAMENTO INIZIALE PER L’INTERVENTO D’EMERGENZA

La stessa Delibera del Consiglio dei Ministri, oltre a indicare il territorio oggetto dell’emergenza (Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena), individuare i poteri ordinatori in capo al Capo della Protezione Civile (sempre sentita la Regione Emilia Romagna prima di emanare ogni ordinanza), fissa in  20 Milioni di Euro (a seguito dell’integrazione di 10 milioni con la delibera del consiglio dei ministri del 23 Maggio 2023) il primo fondo per permettere le operazioni di soccorso alla Protezione Civile. Questo fondo, generalmente, potrà sempre essere aumentato mediante provvedimenti del Governo.

 

DECRETO LEGGE 1 GIUGNO 2023 N. 61/2023

Il primo intervento normativo a livello di norma primaria è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 01/06/2023.

Tale Decreto Legge, che in quanto norma primaria avrà immediata efficacia e dovrà essere rispettato da ogni ordinanza, decreto ministeriale o altra norma secondaria emanata dal 01/06/2023, introduce alcune norme in riferimento a:

  • Art. 1 – Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
  • Art. 2 – Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale
  • Art. 3 – Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria
  • Art. 4 – Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi
  • Art. 5 – Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’emergenza
  • Art. 6 – Disposizioni in materia di università e alta formazione
  • Art. 7 – Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
  • Art. 8 – Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
  • Art. 9 – Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall’alluvione
  • Art. 11 – Sospensione di termini in favore delle imprese
  • Art. 12 – Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali e dalla siccità del 2022
  • Art. 13 – Interventi urgenti in materia sanitaria
  • Art. 14 – Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall’alluvione
  • Art. 15 – Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari
  • Art. 16 – Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall’alluvione
  • Art. 17 – Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti
  • Art. 18 – Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali
  • Art. 19 – Procedure di somma urgenza e di protezione civile
  • Art. 20 – Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali
  • Art. 21 – Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi
  • Art. 22 – Disposizioni finanziarie

 

LE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE[1]

 

NOMINA DEL COMMISSARIO DELEGATO (PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA) ALLA STESURA DI UN PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI.

 

A seguito della dichiarazione dello stato d’emergenza, con Ordinanza di protezione civile n. 992 dell’8 Maggio 2023, il Capo della protezione civile nomina il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, commissario delegato per la stesura del primo piano di interventi urgenti.

La delega specifica, pertanto, è finalizzata “solo” alla stesura, entro l’8-06-2023 (30 giorni da pubblicazione ordinanza), di un piano di interventi anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

  1. al soccorso ed all’assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
  2. al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

Al fine di svolgere questo compito, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale piano, potrà essere sempre integrato o modificato, su richiesta del Commissario al Capo della Protezione Civile, a causa delle eventuali mutate necessità o in caso di integrazione del finanziamento iniziale di 10 milioni di euro, destinato esclusivamente alla gestione di prima emergenza.

Ogni modifica successiva dovrà, tuttavia, essere proposta mediante ulteriori studi e relazioni tali da giustificare, mediante il consenso del Capo di protezione civile, le variazioni e integrazioni proposte, e se tale rimodulazione deriva da nuovi stanziamenti economici previsti da successiva delibera del Consiglio dei ministri, tali modifiche dovranno essere proposte al Capo di Protezione Civile sempre entro 30 giorni dalla delibera stessa.

Ogni intervento previso e autorizzato del piano viene, già da ora, dichiarato urgente, indifferibile e di pubblica utilità, costituendo sin da subito, ove previsto, una variante del piano urbanistico.

Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Per le opere previste dal piano d’interventi urgenti, il Commissario e i soggetti attuatori potranno utilizzare procedure di somma urgenza in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Tali procedure prevedono numerose deroghe in tema di controllo e di valutazione delle offerte, anche mediante l’accettazione di auto-dichiarazioni delle ditte o con l’aggiudicazione di appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (c.d. concessione diretta)

Entro l’8-08-2023 (90 giorni da pubblicazione ordinanza) il Commissario, oltre agli interventi sopra previsti, dovrà presentare un piano ulteriore (comunque integrativo di quello di “interventi urgenti”), finalizzato a individuare:

  1. l’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
  2. la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.

Per questi interventi sono previsti, comunque, tetti massimi di spesa così individuati:

  1. per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
  2. per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

Tali contributi sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.

Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori provvedono all’approvazione dei progetti, una volta individuata la necessità degli stessi, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi, da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione.

ll Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del primo piano di interventi urgenti, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione – con motivazione degli eventuali ritardi e criticità – nonché l’avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall’ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi.

Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione finale devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell’emergenza e l’eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe sulle leggi ordinarie (proprie della dichiarazione dello stato d’emergenza) con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

Lo staff

Il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un massimo di quindici unità di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attività emergenziali, da reperire, per la durata dello stato di emergenza, mediante il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti delle pubbliche amministrazioni, nel limite massimo complessivo di euro 600.000,00.

Il Commissario delegato può conferire due incarichi dirigenziali, di durata non superiore allo stato di emergenza nel limite massimo complessivo di euro 190.000,00.

Per l’assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure di contrasto all’emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, di un massimo di 10 unità di personale munito delle necessarie competenze, da reperire mediante il ricorso al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti delle pubbliche amministrazioni, nel limite massimo complessivo di euro 400.000,00.

Gli oneri derivanti da tali incarichi, per complessivi euro 1.190.000,00 sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza.

 

MISURE DI SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE COLPITA

 

Il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS).

 

Ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità è assegnato un beneficio economico così suddiviso:

NUCLEO MONOFAMILIARE:                                                            euro 400,00 al mese

NUCLEO DUE PERSONE:                                                                 euro 500,00 al mese

NUCLEO TRE PERSONE:                                                                  euro 700,00 al mese

NUCLEO QUATTRO PERSONE:                                                      euro 800,00 al mese

NUCLEO CINQUE O PIU’ PERSONE:                                            euro 900,00 al mese

 

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

 

Al fine di poter provare l’abitualità dell’abitazione principale, risulta estremamente consigliato essere in possesso delle bollette dei consumi di energia, gas e acqua dalle quali è possibile verificare la continuità nei consumi.

In caso che tale documentazione sia stata distrutta a causa degli eventi alluvionali, è sempre possibile richiederne copia alle aziende di fornitura dei servizi.

Il CAS sarà corrisposto agli aventi diritto sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza (attualmente il 04-05-2024).

Il CAS non puo’ essere riconosciuto nel caso in cui l’amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

 

Prime misure per ristoro dei danni alle abitazioni – contributo di 5.000,00 €

 

Per consentire un rapido rientro nelle proprie case (intese sempre come abitazione principale, abituale e continuativa), laddove i danni non siano stati considerevoli e tali da dover abbandonare la propria dimora sfruttando altri strumenti di assistenza alla popolazione (ad esempio il CAS – Contributo di autonoma sistemazione), lo Stato rimborserà fino a 5.000,00 €, almeno inizialmente.

L’ordinanza di protezione civile n. 1003/2023, al suo art. 4, ha specificato ulteriormente la definizione di abitazione principale, abituale e continuativa, integrando agli immobili “ordinari” anche le “costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, in edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché presentino autonomia funzionale e reddituale, nonchè in manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino la medesima autonomia funzionale e reddituale”

Tale strumento oltre a essere diretto al rimborso a titolo di prime misure economiche, pertanto non escludendo ulteriori rimborsi in caso di danni superiori ai 5.000,00 €, dovrebbe prevedere tempi di liquidazione relativamente più rapidi.

Con l’Ordinanza di Protezione Civile n. 999/2023 (sostitutiva della ordinanza 992/2023) è stato pubblicato anche un modello (modello A1 in aggiunta al modello B1) mediante il quale il cittadino dovrà non solo indicare i danni subiti, ma anche procedere a una valutazione degli stessi. Sebbene questo modello sia finalizzato ad una generale “Ricognizione dei danni subiti”, lo stesso configura formalmente una auto-dichiarazione del cittadino anche in riferimento ad eventuali conseguenze penali previste dalla legge e per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il modello A1 è formalmente una richiesta di acconto (€ 3.000,00 sui 5.000,00 € di tetto massimo) sul quale devono essere riportati i seguenti dati:

  • la tipologia di intervento previsto o realizzato e la prova che l’abitazione sia stata effettivamente interessata dagli eventi alluvionali;
  • la composizione del nucleo familiare che vive, alla data dell’evento calamitoso, in forma abituale e continuativa nell’unità immobiliare interessata (producendo certificato storico dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza anagrafica del nucleo familiare);
  • l’uso dell’unità immobiliare di cui trattasi quale abitazione principale, abituale e continuativa (tale elemento potrà essere provato mediante l’allegazione o un successivo controllo sul consumo delle utenze energetiche della casa);

Esso dovrà essere depositato presso il Comune ove è situato l’immobile a mezzo PEC, raccomandata o a mani.

La scadenza ultima per il deposito del modello A1 è quella del 30-08-2023

Il modello B1 è la formale richiesta di saldo (fino a € 2.000,00 e sino ai totali 5.000,00 € di tetto massimo) sul quale devono essere riportati i seguenti dati:

  • tutta la documentazione certificativa degli interventi eseguiti (fatture, ricevute, ecc) per i primi  € 3000,00 ricevuti in acconto;
  • eventuale documentazione certificativa degli interventi eseguiti (fatture, ricevute, ecc) per gli ulteriori € 2000,00 da ricevere a saldo;
  • l’indicazione, nel caso in cui i danni totali siano superiori ai 5.000,00 €, di impegnarsi al fine di richiedere la perizia tecnica sui danni totali subiti al fine di accedere al contributo di 750,00 € previsto proprio per le spese tecniche peritali;

La scadenza ultima per il deposito del modello B1 è quella del 31-10-2023

Nel caso il cittadino abbia già affrontato autonomamente interventi di ripristino dell’immobile tale da poter coprire i 5.000,00 € totali del contributo, potrà chiedere insieme sia l’acconto che il saldo, sempre dando prova di tutte le spese sostenute;

Solo in caso di danni superiori a 5.000,00 € è necessaria una perizia tecnica e nel caso tali danni siano stati subiti nella propria dimora abituale saranno accreditati € 750,00 per i costi della suddetta perizia. Le modalità di liquidazione del risarcimento totale, ad oggi, non sono ancora state disciplinate.

In conclusione, con la sola domanda di acconto (modello A1), si chiede al cittadino alluvionato non solo di procedere al recupero, laddove possibile, della propria casa, ma di valutare i danni subiti come se avesse le conoscenze tecniche appropriate, stimare il valore del danno e compilare il modello b1 sotto la propria responsabilità anche in riferimento alle conseguenze penali previste dalla legge in tema di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Estratto dal modello b1 allegato all’ordinanza di Protezione Civile 992/2023

Il DPR 445/2000, Testo Unico regolante la materia della documentazione amministrativa, prevede al suo art. 76 che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà.”

Tale norma parifica l’autodichiarazione scritta alle false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale che, secondo dottrina e giurisprudenza, potrebbe corrispondere al reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 del Codice penale (reclusione fino a due anni);

Oltre a ciò, sempre il DPR 445/2000, all’art. 73 prevede che: “Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.”, norma che di fatto potrebbe escludere qualsiasi responsabilità delle amministrazioni nel caso in cui, da una dichiarazione falsa, scaturisca un rimborso eccessivo se confrontato ai danni effettivamente subiti dall’abitazione (si pensi all’esclusione da un eventuale danno erariale del pubblico incaricato) lasciando, a titolo di esimente della responsabilità pubblica, in capo al solo cittadino il rischio di dichiarare il falso.

A differenza di quanto avviene nel caso di eventi sismici, laddove è prevista e disciplinata la scheda AEDES e il sistema pubblico di valutazione tecnica dei danni (la Protezione Civile e le istituzioni pubbliche competenti incaricano degli ingegneri al fine di compilare la scheda AEDES per valutare i danni subiti dall’edificio e certificarli ai fini del rimborso per la ricostruzione), in caso di alluvione si dispone che tale attività venga effettuata in proprio dal singolo alluvionato. Quest’ultimo potrà o depositare un modello di richiesta del rimborso dei danni rischiando di dichiarare il falso (assumendosi il rischio di vedersi aprire un’indagine dalla Procura) o dovrà incaricare, a proprie spese, un tecnico competente (che dovrà privatamente, in assenza di indicazioni specifiche anche in tema di prezziario dei danni, procedere a una perizia tecnica assumendosene la responsabilità).

 

 

Integrazione BONUS 110 %

E’ previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti, la detrazione del 110 per cento (c.d. bonus 110%) è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

 

Prime misure per ristoro dei danni alle aziende – contributo di 20.000,00 €

In modo simile a quanto previsto per i danni alle abitazioni, sempre al fine di poter consentire una rapida ripresa delle attività economiche danneggiate, lo Stato rimborserà, alle aziende che hanno subito dei danni, fino a 20.000,00 €, somma comunque iniziale e valida come prima copertura dei danni totali.

Con l’Ordinanza di Protezione Civile n. 992/2023 è stato pubblicato anche un modello (modello C1) mediante il quale, come per i danni alle abitazioni, dovranno essere indicati i danni subiti e una valutazione degli stessi. A differenza di quanto previsto per il contributo abitativo, dal tenore letterale della norma viene specificato che “per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.”

Pertanto, è previsto che tale modello c1 venga predisposto e depositato unitamente alla perizia di un tecnico incaricato, per la quale, come per i modelli b1, non vengono indicati nè elenchi di tecnici incaricati dalla Protezione Civile nè è prevista una richiesta alla stessa Protezione Civile di inviare un professionista, pertanto, al momento, tali perizie dovranno essere realizzate a spese del privato.

 

Interventi edilizi urgenti e opere temporanee

L’ordinanza di protezione civile n 1010 del 22/06/2023 interviene, con il suo Art. 1, per disciplinare gli interventi edilizi urgenti e opere temporanee.

Con la finalità di “favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro” la norma introduce una prima disciplina, ampliamente derogatoria al diritto ordinario, per regolare l’avvio degli interventi di ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali.

I soggetti interessati, quindi, proprietari di immobili danneggiati e che potranno, mediante foto, dimostrare che il danno è stato direttamente conseguenza degli eventi alluvionali, potranno, nominato il progettista responsabile della progettazione e della direzione dei lavori, comunicare ai Comuni l’avvio dei lavori.

Tali interventi dovranno unicamente rispettare i contenuti della pianificazione urbanistica, della pianificazione paesaggistica e della pianificazione di bacino.

Su tale ultimo punto si sottolinea che a seguito di eventi alluvionali di tale intensità, ad oggi, non si hanno notizie di modifiche o di avvio di procedimento di bonifica dei piani di bacino, circostanza decisamente preoccupante in quanto, di fatto, i piani di bacino da rispettare sono i piani di bacino “ante” alluvione.

Tale facoltà, comunque, è prevista per i soli immobili che non siano stati interessati da interventi edilizi totalmente abusivi (soggetti, insomma, a eventuali ordini di demolizione) e dovrà insieme alla richiesta, essere presentata ai Comuni documentazione attestante (anche mediante autocertificazione) il rispetto della normativa generale, in modo specifico in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. Dovranno essere, come detto sopra, anche prodotte fotografie che comprovino che i danni siano direttamente conseguenza dagli eventi alluvionali.

I soggetti interessati entro centoventi giorni dall’inizio dei lavori provvedono, poi, a presentare ulteriore documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

Eventuali opere temporanee necessarie alla prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati per le esigenze abitative connesse alle attività delle aziende agricole, dovranno essere rimosse al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti, non oltre il periodo di vigenza dello stato di emergenza.

La sospensione dei mutui.

L’alluvione costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice civile, pertanto, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

 

Possibile automatica sospensione degli affitti.

I conduttori in affitto, che hanno subito danni tali da rendere inagibile l’immobile locato, possono sospendere il pagamento dell’affitto o risolvere unilateralmente il contratto.

Infatti, il contratto d’affitto è un contratto a prestazioni corrispettive. L’impossibilità di godere dell’immobile per causa di forza maggiore (come i danni da alluvione) rendono la prestazione impossibile da realizzarsi (godimento del bene).

Il conduttore puo’ sollevare l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., allegando eventuale provvedimento di inagibilità, sospendendo il pagamento dell’affitto sino al ripristino delle condizioni di abitabilità oppure risolvendo, senza preavviso, unilateralmente il contratto.

 

Spese funerarie

Sono poste a carico della gestione commissariale, nel limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima, le spese funerarie.

 

Sospensione dei termini adempimenti tributari e contributivi dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Con il Decreto-Legge 61/2023, all’art. 1, è previsto che per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Gli stessi versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Vengono incluse, tra gli adempimenti sospesi sino al 31 agosto 2023, anche le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche operate dai soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti . Anche in questo caso gli stessi versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Oltre a queste imposte, la sospensione è anche prevista, sempre per lo stesso periodo, per i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (si rinvia per completezza al dato testuale del DL 61/2023, art. 1 comma 4). I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento non ancora affidati all’agente della riscossione riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023. 

Per il periodo di sospensione, comunque, non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Sono sospesi anche i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori alluvionati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonchè dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all’energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all’acqua e ai rifiuti urbani.

 

 

Sospensione dei termini processuali giudiziari e dei termini dei procedimenti amministrativi

Con il Decreto-Legge 61/2023, agli artt. 2 – 3 – 4, viene prevista la sospensione di alcuni termini inerenti i procedimenti giudiziari e amministrativi.

Nello specifico:

  • dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei territori colpiti dagli eventi alluvionali.
  • le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era
    residente, domiciliata o aveva sede nei territori colpiti, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023.
  • per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori colpiti, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
  • i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo.
  • dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori colpiti.
  • per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, come sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
  • per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori colpiti, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato.
  • tutto quanto sopra non si applica ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sono escluse dalla sospensione dei termini le azioni volte a tutelare diritti fondamentali e della persona o diritti la cui tutela debba essere realizzata con urgenza (si rinvia per completezza al dato testuale del DL 61/2023, art. 2 comma 6).

 

Misure a sostegno della Scuola e dell’Università

Il Decreto-Legge 61/2023, agli articoli 5 e 6, disciplina le misure previste per l’istruzione scolastica e universitaria, volte alla continuità della stessa.

Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati, presso il Ministero dell’istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonchè di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonchè ad assicurare la validità dell’anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli
studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonchè lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati , possono svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo, gli studenti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
a) alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori colpiti;
b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università dei territori colpiti, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell’anno 2023.

La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all’Università degli studi di Bologna è incrementata, per l’anno 2023, di 3,5 milioni di euro.

 

Misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti

Il Decreto-Legge 61/2023, all’art. 7, disciplina le misure previste per il sostegno dei lavoratori dipendenti.

Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori interessati e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi alluvionali, è riconosciuta dall’INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023,  una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Tale integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, nel limite massimo di novanta. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro l’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate

L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

Ai lavoratori agricoli, che alla data dell’evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l’integrazione al reddito entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito per i lavoratori agricoli sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

La domanda di integrazione al reddito, da rivolgersi all’INPS, deve essere inoltrata dal datore di lavoro, il quale è dispensato dalle procedure sindacali previste ex lege. Le suddette integrazioni al reddito emergenziale sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale già in essere.

Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l’anno 2023 e sono erogate con pagamento diretto dell’Inps.

 

Misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni interessati, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali, è riconosciuta una indennità una tantum pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

L’indennità una tantum è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda del lavoratore autonomo adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Avv. Riccardo Bucci

[1] ODPC 992/2023 del 8/5/2023 – ODPC 997/2023 del 24/5/2023 – ODPC 998/2023 del 31/05/2023 – ODPC 999/2023 del 31/05/2023 – ODPC 1003 del 14/06/2023 – ODPC 1010 del 22/06/2023

2023-07-08T18:15:41+00:00