Emergenza Emilia-Romagna: valutazione dei danni lasciata in mano ai cittadini

Dopo il nostro intervento a Senigallia, siamo nuovamente costretti a segnalare problematiche inerenti alla normativa emergenziale emanata dalla Protezione Civile a seguito della tragedia emiliana.

L’Ordinanza di Protezione Civile n. 992/2023 ha, di fatto, replicato quanto venne disposto durante l’alluvione delle Marche nel 2022 in tema di valutazione dei danni subiti e accesso alle prime misure economiche per gli interventi di riparazione.

La normativa emergenziale prevede che entro l’8-08-2023 (90 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza) il Commissario per l’emergenza (Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini) dovrà presentare un piano integrativo di quello di “interventi urgenti”, finalizzato a individuare:

  1. l’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
  2. la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.

Per questi interventi sono previsti, comunque, tetti massimi di spesa così individuati:

  1. per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
  2. per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

Il dato testuale della norma non lascia spazio a dubbi:

per consentire un rapido rientro nelle proprie case, laddove i danni non siano stati considerevoli e tali da dover abbandonare la propria dimora sfruttando altri strumenti di assistenza alla popolazione (ad esempio il CAS – Contributo di autonoma sistemazione), lo Stato rimborserà fino a 5.000,00 €, almeno inizialmente.

Tale strumento oltre a essere diretto al rimborso a titolo di prime misure economiche, pertanto non escludendo ulteriori rimborsi in caso di danni superiori ai 5.000,00 €, dovrebbe prevedere tempi di liquidazione relativamente più rapidi (sebbene lo stesso strumento utilizzato nell’alluvione delle Marche del 15 Settembre 2022, ad oggi ancora deve essere liquidato).

C’è però un problema.

Con l’Ordinanza di Protezione Civile n. 992/2023 è stato pubblicato anche un modello (modello B1) mediante il quale il cittadino dovrà non solo indicare i danni subiti, ma anche procedere a una valutazione degli stessi. Sebbene questo modello sia finalizzato ad una generale “Ricognizione dei danni subiti”, lo stesso configura formalmente una auto-dichiarazione del cittadino anche in riferimento ad eventuali conseguenze penali previste dalla legge e per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il modello B1, se inizialmente svolge una funzione di individuazione generale delle criticità, man mano che lo si scorre entra sempre più nel dettaglio, richiedendo al singolo cittadino di svolgere attività peritali e di valutazione del danno proprie di un tecnico (individuare non solo i danni, richiedendo anche documentazione fotografica, ma anche stimarne il valore economico, senza dare indicazioni su eventuali prezziari cui far riferimento).

In conclusione, si chiede al cittadino alluvionato non solo di procedere al recupero, laddove possibile, della propria casa, ma di valutare i danni subiti come se avesse le conoscenze tecniche appropriate, stimare il valore del danno e compilare il modello b1 sotto la propria responsabilità anche in riferimento alle conseguenze penali previste dalla legge in tema di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Estratto dal modello b1 allegato all’ordinanza di Protezione Civile 992/2023

Il DPR 445/2000, Testo Unico regolante la materia della documentazione amministrativa, prevede al suo art. 76 che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà.”

Tale norma parifica l’autodichiarazione scritta alle false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale che, secondo dottrina e giurisprudenza, potrebbe corrispondere al reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 del Codice penale (reclusione fino a due anni);

Oltre a ciò, sempre il DPR 445/2000, all’art. 73 prevede che: “Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.”, norma che di fatto potrebbe escludere qualsiasi responsabilità delle amministrazioni nel caso in cui, da una dichiarazione falsa, scaturisca un rimborso eccessivo se confrontato ai danni effettivamente subiti dall’abitazione (si pensi all’esclusione da un eventuale danno erariale del pubblico incaricato) lasciando, a titolo di esimente della responsabilità pubblica, in capo al solo cittadino il rischio di dichiarare il falso.

Ad ulteriore riprova di quanto affermato, in nessuna parte dell’ordinanza citata o altre norme vengono indicati tecnici pubblici o incaricati dalla Protezione Civile per effettuare queste stime.

A differenza di quanto avviene nel caso di eventi sismici, laddove è prevista e disciplinata la scheda AEDES e il sistema pubblico di valutazione tecnica dei danni (la Protezione Civile e le istituzioni pubbliche competenti incaricano degli ingegneri al fine di compilare la scheda AEDES per valutare i danni subiti dall’edificio e certificarli ai fini del rimborso per la ricostruzione), in caso di alluvione si dispone che tale attività venga effettuata in proprio dal singolo alluvionato. Quest’ultimo potrà o depositare un modello di richiesta del rimborso dei danni rischiando di dichiarare il falso (assumendosi il rischio di vedersi aprire un’indagine dalla Procura) o dovrà incaricare, a proprie spese, un tecnico competente (che dovrà privatamente, in assenza di indicazioni specifiche anche in tema di prezziario dei danni, procedere a una perizia tecnica assumendosene la responsabilità).

Tutto ciò tenendo conto che, in caso di alluvione, una verifica veritiera dei danni potrà essere, in molti casi, compiuta solo dopo un tempo utile alla pulitura dei liquami e dei rifiuti, rendendo ancora più complessa l’operazione da parte del semplice cittadino.

È impossibile, pertanto, non poter sollecitare un immediato intervento del Governo e del Capo della Protezione Civile su questa tematica, semplicemente adottando il sistema di valutazione AEDES anche in caso di alluvione, predisponendo una scheda di valutazione apposita o quantomeno intervenendo a livello normativo al fine di garantire una tutela maggiore del cittadino. Nonostante al momento gli interventi di pulitura siano ancora in corso, sappiamo bene che terminata  la fase emergenziale decine di migliaia di persone dovranno affrontare la “ricostruzione” del territorio alluvionato, scontrandosi con l’attuale illogicità della normativa e rischiando, a proprie spese, di non poter accedere ai fondi predisposti per il ripristino della propria abitazione.

Ad esempio, nell’alluvione di Ischia del 2022, venne per la prima volta utilizzata la scheda AeDEI, simile alle schede AEDES citate, per mezzo della quale tecnici incaricati dalla Protezione Civile valutavano i danni e la sicurezza degli edifici danneggiati.

Nel frattempo, come avvenuto a Senigallia, stiamo procedendo quantomeno alla stesura di una dichiarazione (che pubblicheremo appena possibile) finalizzata a limitare se non ad esimersi da specifiche responsabilità penali, nella logica per cui l’Ordinamento Statale non può onerare il cittadino a compiere attività tecniche in assenza della competenza richiesta esponendolo a una responsabilità penale.

Se dobbiamo parlare di interventi emergenziali, che questi siano interventi emergenziali validi per tutti e non solo per chi può permettersi una perizia privata.

Avv. Riccardo Bucci

 

2023-06-02T11:47:56+00:00